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Attualità

Caso Casali, ecco le motivazioni della Corte europea: “Il giudice è andato oltre i propri poteri”

Mancava una base legale per annullare la decisione della terza istanza e ripristinare la condanna di Ingrid Casali. È questo il punto centrale delle motivazioni con cui la Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto la violazione del diritto a essere giudicati da un tribunale costituito per legge.

A ricostruire i passaggi della pronuncia è L’Informazione di San Marino, che approfondisce le ragioni della condanna già inflitta alla Repubblica per la violazione degli articoli 6 e 10 della Convenzione, relativi alle garanzie del processo e alla libertà di espressione.

La vicenda nasce da un commento pubblicato su Facebook nel luglio 2021 nei confronti dell’allora segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta. Dopo la condanna in primo grado e la conferma in appello, Casali aveva ottenuto una decisione favorevole dal giudice di terza istanza Oliviero Mazza, che aveva accolto il ricorso rilevando carenze motivazionali e violazioni del diritto di difesa.

Successivamente, su iniziativa della parte civile, il giudice per i rimedi straordinari Gianfranco Iadecola aveva annullato quella pronuncia, ripristinando direttamente la precedente condanna.

Per Strasburgo, quell’intervento non rientrava nelle competenze attribuite dalla legge al giudice. Nella traduzione riportata dal quotidiano, la Corte afferma: “Il Giudice per i Rimedi Straordinari è chiaramente andato oltre i poteri conferitigli dalla legge, superando i limiti delle competenze attribuite a quell’organo giudiziario”.

Il problema individuato dai giudici europei riguarda quindi il fondamento stesso dell’intervento. Per cancellare la decisione della terza istanza era stato utilizzato un rimedio che, secondo la Corte, non aveva una copertura legislativa adeguata.

“La Corte non può che rilevare che tale rimedio non è previsto da alcuna legge approvata dal Parlamento e, pertanto, non può essere considerato conforme alla volontà del legislatore”, si legge nel passaggio riportato da L’Informazione di San Marino.

La motivazione richiama così il principio dello Stato di diritto: anche i poteri degli organi giudiziari devono essere stabiliti dalla legge. La possibilità di intervenire su una sentenza non può essere ricavata da un’interpretazione che attribuisca al giudice competenze non previste dal legislatore.

Un passaggio decisivo riguarda la querela nullitatis, lo strumento impiegato per contestare la validità della pronuncia favorevole a Casali. La Corte censura la sua estensione dall’ambito civile a quello penale, con conseguenze sfavorevoli per l’imputata.

Secondo la ricostruzione del quotidiano, Strasburgo non considera compatibile con la Convenzione un’interpretazione che allarghi il significato di “civile” fino a comprendere il “penale”, a danno dell’imputato e della certezza del diritto.

La garanzia del tribunale costituito per legge riguarda dunque anche le competenze esercitate nel singolo procedimento. Nel caso Casali, la Corte ha ritenuto che il giudice per i rimedi straordinari non avesse il potere di decidere quell’azione e di ripristinare la condanna.

È su queste ragioni che si fonda l’accertamento della violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, relativo al diritto a essere giudicati da un tribunale costituito per legge.