di Gerardo Giovagnoli
L’intervento del collega Lorenzo Bugli, pubblicato su questa testata lunedì 3 agosto, mi ha suggerito una serie di riflessioni.
In premessa dichiaro di essere concorde con le sue riflessioni rispetto al referendum, ancor di più rispetto al tempo che non dobbiamo più perdere ed al fatto che siamo davanti ad un passaggio epocale.
Siccome nel suo intervento, Bugli, che ringrazio, richiama una mia proposta, mi si presenta l’opportunità di chiarirne meglio l’esigenza e la portata.
Come espresso nel comma comunicazioni dell’ultima sessione, la decisione del Consiglio europeo di dare il via libera alla firma dell’Accordo di associazione ha determinato la fine del periodo nel quale eravamo per lo più in attesa, spettatori di fatti che accadevano a Bruxelles e altrove.
Ho utilizzato due metafore nel mio intervento: la prima era quella dell’aereo che è arrivato alla velocità di decollo, quella che non prevede più la possibilità di arrestare il volo, se non per ragioni di emergenza, con il rischio sostanzialmente inevitabile di incorrere comunque in un incidente; la seconda invece era quella dell’essere esclusi dalla cabina di pilotaggio, perché appunto la decisione sull’assenso alla firma veniva presa in nostra assenza.
Ora invece tocca a noi.
Tocca a noi volare nei cieli d’Europa e saremo in cabina di pilotaggio assieme ai piloti dell’UE.
Questo perché, ed è molto importante capirlo da subito, l’Accordo di associazione non è un accordo di incorporazione automatica, passiva, di ciò che viene deciso nella UE.
La nostra partecipazione all’Accordo prevede un ruolo attivo, costante, di interazione con le istituzioni europee.
La necessità di recepire l’Aquis comunitario e da lì in avanti aggiornare il nostro sistema legislativo per farlo rimanere compatibile con la permanenza nel Mercato unico, è un dato di fatto principale, ma non esaustivo.
Vista l’accusa, reiterata ed apparentemente tagliente, di perdere sovranità con l’Accordo, è bene soffermarsi a lungo sul tema di come sono regolati gli scambi con l’UE.
Questo è facile perché è il testo dell’Accordo stesso a definirne gli organismi ed i meccanismi nella Parte VII, disposizioni istituzionali, Capitolo 1 – Le istituzioni dell’associazione, a partire dall’Articolo 75 e fino all’Articolo 79, nonché al successivo Capitolo 2 – Consultazione nel quadro della procedura decisionale dell’Unione europea, Articolo 80 – Redazione di un atto giuridico dell’UE.
Sintetizzo gli aspetti più importanti degli Articoli segnalati, nei quali sono individuati i seguenti organismi:
- Art.75, il Comitato di Associazione – è composto da San Marino, l’UE ed Andorra (se confermerà la sua entrata in vigore) ed “ha il potere di esaminare qualsiasi questione di carattere generale contemplata dal presente Accordo che possa sorgere tra l’UE e gli Stati Associati”.
- Art. 76, i Comitati Misti – sono di natura bilaterale tra San Marino ed UE e “garantiscono l’effettiva attuazione e il corretto funzionamento delle disposizioni del presente Accordo. In seno ai rispettivi Comitati Misti, le Parti Associate si scambiano pareri e informazioni sulle questioni contemplate dal presente Accordo. Le consultazioni in seno al rispettivo Comitato Misto vertono, in particolare, su qualsiasi punto contemplato dal presente Accordo che implichi difficoltà di applicazione o di interpretazione e che venga sollevato da una delle Parti Associate”. “Un Comitato Misto adotta le proprie decisioni di comune accordo tra le Parti Associate. Su richiesta di una delle Parti Associate, il Comitato Misto competente procede a uno scambio di opinioni. Le modifiche a un Protocollo per Stato Associato sono adottate con decisione del Comitato Misto competente, salvo diversa disposizione del rispettivo Protocollo per Stato Associato”.
- Art.78, il Comitato Parlamentare di Associazione, “quale foro per lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento europeo e membri dei parlamenti degli Stati Associati. Esso contribuisce, attraverso il dialogo e il dibattito, a una migliore comprensione tra le Parti Associate nei settori contemplati dal presente Accordo. Il Comitato Parlamentare di Associazione è composto, da un lato, da” [4] “membri del Parlamento europeo e, dall’altro, da” [4] “membri dei parlamenti degli Stati Associati”. “Il Comitato Parlamentare di Associazione si riunisce alternativamente nell’Unione Europea e in uno degli Stati Associati”.
- Art.79, il Comitato Consultivo di Associazione delle parti economiche e sociali, è “destinato a promuovere il dialogo e la cooperazione tra le organizzazioni rappresentative delle varie componenti economiche e sociali della società civile delle Parti Associate. Il dialogo e la cooperazione riguardano tutti gli aspetti economici e sociali delle relazioni derivanti dal presente Accordo. Il Comitato Consultivo di Associazione delle parti economiche e sociali è composto da membri del Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE), da un lato, e dalle parti economiche e sociali designate dagli Stati Associati, dall’altro”.
Per ognuno di questi organismi è da sottolineare che è prevista la rotazione della Presidenza, quindi per lo stesso tempo ci sarà una guida di San Marino e della UE (e di Andorra qualora presente).
Che cosa significa questo?
Che dall’entrata in vigore dell’Accordo, si entrerà in una nuova tappa della storia della Repubblica di San Marino: quella in cui avremo un dialogo diretto con l’Unione Europea, e sarà un dialogo portato avanti non solo dal Governo, bensì dal Parlamento e pure dalle categorie economiche e sociali.
Con buona pace di coloro che si lamentano della diminuzione della sovranità del Paese, la verità è l’opposto: finalmente avremo una voce, che sebbene non può essere ritenuta quella più significativa, egualmente sarà la prima della nostra storia ad essere espressa direttamente a Bruxelles e non per il tramite di qualcuno.
Questo non era mai successo prima.
Una voce che in realtà è un coro, perché come descritto pocanzi, tutti i portatori di interesse riconosciuti del Paese avranno un ruolo.
E manca ancora il pezzo forte dell’interazione con le Istituzioni europee: è l’Art. 80 che descrive la cosiddetta “fase ascendente”, quella relativa al processo di formazione degli atti dell’Unione Europea.
Qui di seguito un estratto del lungo Articolo che è in realtà, per quanto importante, un Capitolo a sé.
“CAPITOLO 2
CONSULTAZIONE NEL QUADRO DELLA PROCEDURA DECISIONALE DELL’UNIONE EUROPEA
ARTICOLO 80
Redazione di un atto giuridico dell’UE
- Non appena avviata l’elaborazione di un atto giuridico dell’UE da parte della Commissione
Europea in un settore disciplinato dal presente Accordo, la Commissione ne informa gli Stati
Associati e consulta informalmente i loro esperti nella stessa forma e nello stesso lasso di tempo
in cui consulta gli esperti degli Stati membri dell’UE nella formulazione delle proprie proposte.
- Quando presenta la sua proposta al Consiglio dell’Unione europea e al Parlamento europeo, la
Commissione europea ne trasmette copia agli Stati Associati.
- Su richiesta di una delle Parti Associate, si procede a uno scambio preliminare di opinioni in sede
di Comitato Misto o con qualsiasi altro metodo appropriato, formale o informale. Su richiesta di
una di esse, le Parti Associate si consultano nuovamente su punti importanti prima dell’adozione
dell’atto in questione. Gli Stati associati informano, se del caso, la Commissione europea delle
loro reazioni e possono indicare le rispettive situazioni specifiche”.
Questo è un Articolo molto importante perché rende chiaro il fatto che il rapporto con l’UE non è assimilabile a quello di un superiore in grado che ci impartisce ordini da eseguire, semmai dà l’idea di un concordato, uno schema in cui anche San Marino sarà uno degli ingranaggi, per quanto piccolo, di un meccanismo sofisticato di consultazione a più livelli, decisioni condivise, tempi appropriati.
Uno scenario del genere, come già altrove spiegato, è frutto (nientedimeno che) dell’Art.8 e della relativa Dichiarazione 3 del Trattato dell’Unione europea, che riporto integralmente:
“TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA (TUE)
Articolo 8
- L’Unione sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell’Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione.
- Ai fini del paragrafo 1, l’Unione può concludere accordi specifici con i paesi interessati. Detti accordi possono comportare diritti e obblighi reciproci, e la possibilità di condurre azioni in comune. La loro attuazione è oggetto di una concertazione periodica.
Dichiarazione relativa all’articolo 8 del trattato sull’Unione europea
L’Unione terrà conto della situazione particolare dei paesi di piccole dimensioni territoriali che intrattengono con l’Unione specifiche relazioni di prossimità”.
Insomma, dal 1° gennaio 2027, se si conferma la data espressa come possibile dal SdS Beccari sull’entrata in vigore dell’Accordo, entreremo nell’era dell’interazione diretta, continuativa e multilivello, tra San Marino e l’UE. Non quindi un rapporto a singhiozzo o a comando, ma una vera e propria appendice delle nostre istituzioni e delle categorie economiche e sociali, che saranno in connessione fisiologica con Bruxelles.
Ecco perché ho proposto di aggiornare la funzione della Commissione Mista, quella che negli ultimi tre anni ha tenuto assieme tutto il Paese nell’avvicinamento alla firma, per adeguarla alle esigenze dell’operatività dell’Accordo: quelle di continuare ad avere un luogo istituzionale, ma non solo partitico, in cui le varie parti che costituiscono la nostra società, saranno in grado di attingere e fornire informazioni, produrre innovazioni e segnalare problemi all’UE, in un contesto omogeneo, già rodato, una cinghia di trasmissione in perenne movimento.
La funzione importante dell’organismo che sarà investito di questo compito, che si chiami Commissione per l’implementazione o Commissione mista di associazione, sarà quella di divulgare la consapevolezza del nuovo momento, che non durerà un attimo, in cui Consiglio, Congresso, Sindacati e datori di lavoro, ma anche PA, etc., ognuno avrà un ruolo nel funzionamento, cioè nel successo, dell’Accordo.
Serviranno competenze e preparazione per affrontare questo nuovo modo di governare il Paese, in cui l’interazione con l’UE sarà fondamentale soprattutto nell’individuazione dei nuovi settori di sviluppo.
Senza dubbio una prospettiva estremamente positiva per tante ragazze e tanti ragazzi preparati che potranno trovare in Repubblica il luogo in cui spendere le proprie competenze e riceverne gratifica perché San Marino sarà in grado di confrontarsi con la qualità e gli stimoli dell’UE.
PS: Per chi volesse approfondire ulteriormente il tema attraverso la consultazione diretta dei testi, pubblico il link alla pagina del Consiglio Grande e Generale nella quale si può trovare il lavoro da me depositato, che dà la possibilità di orientarsi tra le oltre 2000 pagine dell’Accordo comprensivo di tutti gli Annex, attraverso dei sommari.
