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Attualità

Chi decide cosa possiamo sapere sull’affare bulgaro: il decreto firmato ieri lascia i poteri alla Commissione d’inchiesta, ma su una parte delle carte l’ultima parola passa a un’autorità straniera

Porta la data di ieri, 7 settembre, si chiama decreto delegato numero 134 e in due pagine stabilisce chi può vedere i documenti custoditi da Banca Centrale e a quali condizioni. Arriva mentre la Commissione d’inchiesta sulla tentata scalata a Banca di San Marino è già al lavoro, e dice due cose insieme.

La prima: la Commissione conserva il potere di farsi consegnare i documenti e di sentire in seduta segreta chi è vincolato al segreto d’ufficio, ed è scritto nero su bianco.

La seconda, tre commi più avanti: le informazioni che Banca Centrale ha ricevuto dalle autorità di vigilanza straniere potranno essere consegnate solo con il consenso scritto di chi gliele ha inviate, e quel vincolo si applica anche alla Commissione d’inchiesta.

Conviene partire dal perché la cosa riguarda chiunque viva qui, e non solo chi legge i decreti per mestiere.

Quando una banca sammarinese entra in crisi, il conto non resta dentro la banca.

Lo Stato interviene, il debito pubblico cresce e quel debito lo ripagano i cittadini per anni: è già successo più volte, e resta la voce più pesante nei conti della Repubblica. La vicenda bulgara ha già prodotto una spesa visibile: nell’assestamento di bilancio di quest’estate sono stati stanziati due milioni di euro per l’arbitrato internazionale che ne è nato.

La Commissione d’inchiesta esiste per stabilire se durante quella vicenda la vigilanza sia stata condizionata, se ci siano stati intrecci tra politica e affari e se ci siano state pressioni collegate all’Accordo di associazione con l’Unione europea.

È, nei fatti, l’unico canale attraverso cui i cittadini possono sapere com’è andata: il processo penale, se e quando arriverà, ha i suoi tempi e le sue regole.

Ecco perché una norma che decide quali carte entrano in quella stanza è una notizia.

Il decreto si muove in tre passaggi.

Il primo va a favore del controllo parlamentare: per l’accertamento delle responsabilità politico-amministrative, chi è tenuto al segreto d’ufficio vi deroga quando la Commissione lo richiede, sia nelle audizioni sia nella consegna dei documenti. Il secondo isola una categoria a parte: le informazioni arrivate a Banca Centrale da autorità estere — banche centrali, autorità di vigilanza, di regolamentazione o di risoluzione con cui BCSM ha rapporti o protocolli d’intesa. Su quelle valgono limiti d’uso e il vincolo del consenso scritto preventivo.

Il terzo passaggio è il comma 6, ed è quello decisivo: entrambe le restrizioni si applicano anche alla Commissione d’inchiesta e alla Commissione Finanze.

Il decreto prevede un’eccezione sola a quel consenso: quando Banca Centrale è obbligata per legge a consegnare i documenti alle autorità nazionali elencate all’articolo 29, comma 3 del proprio Statuto. Nel testo statutario del 2005 quel comma nomina un soggetto soltanto, l’autorità giudiziaria, e per le sole indagini su reati; lo Statuto è stato però modificato più volte, da ultimo quest’anno, e la verifica sul testo oggi in vigore spetta alla Segreteria Istituzionale.

Se l’elenco è rimasto quello, il risultato è netto: il magistrato quelle carte le ottiene, la Commissione consiliare deve chiedere il permesso a qualcun altro.

E il punto è proprio lì.

La scalata a Banca di San Marino coinvolgeva un gruppo straniero: per istruire quella pratica la vigilanza sammarinese ha quasi certamente scambiato informazioni con le vigilanze di altri Paesi.

Le valutazioni sull’acquirente, le tempistiche lunghissime prima del diniego, le eventuali segnalazioni arrivate da fuori sono materiale che per definizione non nasce a San Marino: cioè esattamente la categoria che da ieri dipende dal via libera di un soggetto estero.

Sul quale, va aggiunto, il decreto non fissa alcun termine. Solo in un altro passaggio — quello sull’accesso ai fatti più vecchi di dieci anni — è previsto che il silenzio dell’autorità straniera “in tempo utile” legittimi il rifiuto. Per la Commissione d’inchiesta, se il consenso non arriva mai, il testo non dice cosa accade.

C’è un secondo aspetto, ed è forse il più delicato.

Il decreto stabilisce che, quando la Commissione Finanze chiede informazioni, i documenti restino secretati finché permangono le esigenze di riservatezza, e che sia la stessa Banca Centrale a verificare se quelle esigenze permangano, comunicando in forma motivata l’eventuale mantenimento del segreto.

Aggiunge che, se le esigenze conoscitive possono essere soddisfatte con dati aggregati e anonimi, BCSM provvede in quella forma. Detta senza giri di parole: su una parte del percorso, chi decide quando si può parlare è lo stesso soggetto su cui si sta indagando.

Il decreto contiene però anche aperture reali, e tacerle sarebbe scorretto.

Chi deve difendersi in tribunale da un provvedimento di Banca Centrale può ottenere copia dei documenti che lo riguardano, salvo una serie di eccezioni. E soprattutto viene attenuato il segreto sulle cosiddette vicende d’archivio: i fatti di almeno dieci anni fa che non possono più creare pregiudizio attuale. Su quelli chiunque dimostri un interesse diretto, concreto e attuale può chiedere di accedere agli atti.

Per i risparmiatori che hanno rimesso soldi nella stagione delle vecchie crisi bancarie, non è una novità da poco.

Resta il metodo, che ognuno valuterà da sé. Il decreto nasce da una delibera del Congresso di Stato del 25 agosto e viene firmato il 7 settembre, con la Commissione d’inchiesta al lavoro da luglio.

È un decreto delegato: il Consiglio Grande e Generale quel potere lo aveva delegato mesi fa approvando la riforma dello Statuto di Banca Centrale, quando il provvedimento attuativo venne presentato come un adeguamento tecnico agli standard internazionali ed europei. In larga parte lo è davvero.

Ma il comma 6 non è tecnico: decide chi può sapere cosa dentro un’inchiesta già in corso.

Da qui in avanti bastano tre domande, tutte a risposta breve.

La Commissione d’inchiesta era stata informata del contenuto del decreto prima della firma, o l’ha letto ieri come tutti?

Quante, fra le carte che le servono, ricadono nella categoria ora subordinata al consenso straniero?

E cosa succede, concretamente, se quel consenso non arriva: la Commissione scriverà nella relazione finale che non ha potuto vedere, oppure esiste una strada per andare avanti?

Non sono domande da giuristi.

Sono le domande di chi, se quella banca fosse saltata, avrebbe pagato il conto.

Leggi il testo completo del decreto

 

Chi decide cosa possiamo sapere sull’affare bulgaro: il decreto firmato ieri lascia i poteri alla Commissione d’inchiesta, ma su una parte delle carte l’ultima parola passa a un’autorità straniera