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Attualità

San Marino cambia le regole della strada: casco in bici, assicurazione sui monopattini e stretta sulle multe

asco obbligatorio per chi va in bicicletta, assicurazione per i mezzi di micromobilità elettrica e nuove misure per ottenere il pagamento delle multe dai conducenti residenti all’estero. San Marino aggiorna il Codice della strada con il decreto delegato del 26 ottobre 2026, n. 162, che modifica diversi aspetti della circolazione.

Il provvedimento riguarda anche i controlli su alcol e droghe, la sospensione della patente, gli obblighi dopo un incidente e i permessi per entrare e parcheggiare nei centri storici.

Il segretario di Stato per gli Affari Interni Andrea Belluzzi indica l’obiettivo di «aggiornare e rendere maggiormente coerente» la normativa, rafforzando sicurezza, prevenzione e controlli.

Per i ciclisti arriva l’obbligo di indossare un casco di sicurezza marcato CE. Le biciclette dovranno inoltre utilizzare dispositivi luminosi anteriori e posteriori omologati, mentre la circolazione dovrà avvenire sul margine destro della carreggiata.

Nelle ore notturne e quando la visibilità è scarsa saranno necessari anche indumenti o dispositivi catarifrangenti ad alta visibilità. L’obbligo vale da mezz’ora dopo il tramonto fino a mezz’ora prima dell’alba, oltre che nelle altre situazioni di visibilità ridotta.

Il decreto vieta di farsi trainare da altri veicoli, procedere su una sola ruota e gareggiare su strade aperte al traffico, senza un’apposita ordinanza di chiusura. Quando pedalare rischia di intralciare o mettere in pericolo i pedoni, occorrerà scendere e condurre la bicicletta a mano.

Accanto agli obblighi vengono introdotte nuove tutele. Sono previsti due segnali stradali dedicati ai ciclisti, uno per segnalarne la presenza e l’altro per richiamare il rispetto della distanza durante il sorpasso.

In presenza del segnale sulla distanza di sicurezza, chi supera una bicicletta dovrà mantenere almeno un metro e mezzo di spazio laterale. Una disposizione che risponde anche agli impegni assunti con l’approvazione di un’Istanza d’Arengo nel novembre 2025.

Un’altra parte del decreto disciplina la micromobilità elettrica. La definizione comprende monopattini, hoverboard, monocicli e mini scooter a pedalata assistita, oltre alle motocarrozzette per persone con disabilità a tre o quattro ruote.

La circolazione sarà ammessa nelle aree pubbliche e soltanto su determinate categorie di strade. Sulle strade consentite l’età minima sarà di 14 anni, mentre diventa obbligatoria l’assicurazione per i danni causati a terzi.

I mezzi dovranno avere marcatura CE, potenza non superiore a 500 watt e velocità massima di 25 chilometri orari.

Per chi conduce monopattini, hoverboard, mini scooter e monocicli sono previsti anche il casco obbligatorio e il divieto di trasportare passeggeri. Le violazioni comportano sanzioni di seconda categoria, che passano alla terza in caso di recidiva entro cinque anni.

Il decreto sammarinese non introduce il cosiddetto targhino. L’intervento punta a dare regole alle nuove forme di mobilità, stabilendo condizioni di utilizzo compatibili con la sicurezza degli altri utenti della strada.

Una stretta riguarda poi il mancato pagamento delle multe per i veicoli immatricolati all’estero. Se il conducente non versa immediatamente l’importo minimo della sanzione contestata, il mezzo può essere sottoposto a sequestro amministrativo.

Per ottenerne la restituzione sarà necessario pagare quanto dovuto e sostenere le spese di recupero, custodia e deposito. Se il pagamento non arriva entro quattro mesi, è prevista la confisca del veicolo.

La misura interessa anche ciclisti, ciclomotoristi, motociclisti e conducenti di mezzi di micromobilità non residenti. La finalità indicata da Belluzzi è garantire «l’effettivo pagamento delle sanzioni da parte dei conducenti residenti all’estero e dei veicoli immatricolati all’estero».

Cambiano anche le disposizioni sul rifiuto dei controlli per alcol e droghe alla guida. Il decreto richiama espressamente il drugtest, estendendo a questo accertamento le conseguenze già previste per il rifiuto dell’etilometro e degli esami sanitari.

Le pene dipendono dalla situazione riscontrata. In presenza di indizi di alterazione psicofisica dovuta ad alcol, stupefacenti o abuso di farmaci, il rifiuto comporta l’arresto di terzo grado e l’interdizione dalla guida.

Se questi indizi non sono presenti, è previsto l’arresto di secondo grado.

Il provvedimento ridefinisce inoltre le pene per la guida senza patente o senza l’abilitazione richiesta, distinguendo tra le diverse categorie di veicoli.

La sospensione della patente da uno a quattro mesi è prevista per chi supera il limite di velocità di oltre 40 chilometri orari. La disposizione riguarda anche chi tiene una condotta di guida inadeguata o non riduce opportunamente la velocità quando questa può mettere in pericolo persone o cose.

Sanzioni più pesanti per chi non si ferma all’alt della polizia o rifiuta di esibire i documenti: gli importi vanno da 500 a 1.000 euro, senza possibilità di oblazione volontaria.

In caso di recidiva entro cinque anni, le somme raddoppiano, arrivando fino a 2.000 euro.

Per il mancato rispetto degli obblighi previsti dopo un incidente con soli danni materiali, la sanzione è invece di seconda categoria, da 200 a 650 euro.

Se non è possibile mostrare subito patente, carta di circolazione e assicurazione, il conducente dovrà presentarsi entro sei ore in un ufficio di polizia per esibire la documentazione.

Il decreto riorganizza infine la gestione degli accessi e della sosta nei centri storici e nelle zone a traffico limitato. Sarà il comandante della Polizia civile a rilasciare le autorizzazioni permanenti e temporanee, comprese quelle destinate a residenti, domiciliati, attività economiche e servizi pubblici.

Un successivo regolamento del Congresso di Stato stabilirà le aree interessate, i requisiti, le procedure di rilascio e le modalità di controllo, anche attraverso strumenti elettronici.

Non esporre il permesso o utilizzarlo impropriamente equivarrà a non averlo, con l’applicazione delle relative sanzioni e, quando previsto, la rimozione del veicolo.

Per chi falsifica o altera le autorizzazioni, oppure utilizza permessi contraffatti, sono previste conseguenze penali: prigionia di primo grado e multa a giorni di secondo grado.

Il decreto è già in vigore e dovrà essere sottoposto alla ratifica del Consiglio Grande e Generale entro 90 giorni.

Immagine di repertorio