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Attualità

Fattura elettronica, cosa rischiano le imprese se viene scartata? Le regole tra San Marino e Italia

Una fattura elettronica viene scartata? Non sempre è necessario rifarla da zero. Per gli operatori economici sammarinesi che lavorano con l’Italia esistono infatti regole precise per correggere gli errori e ritrasmettere il documento, anche mantenendo lo stesso numero e la stessa data.

È uno dei chiarimenti contenuti nell’area dedicata alla fatturazione elettronica nell’interscambio tra San Marino e Italia messa a disposizione dalla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, dove sono raccolti normativa, manuali tecnici e una serie di risposte ai dubbi più frequenti degli operatori.

Il caso probabilmente più interessante riguarda proprio la fattura scartata. Se lo scarto arriva dall’Ufficio Tributario, l’operatore sammarinese può correggere il documento e ritrasmetterlo con lo stesso numero e la stessa data rispettando i termini previsti dalla normativa. Se invece a respingerla è il Sistema di Interscambio italiano (Sdi), ci sono cinque giorni dalla comunicazione dello scarto per procedere a un nuovo invio mantenendo numero e data originari.

Ma le casistiche affrontate sono parecchie. C’è, ad esempio, quella dell’operatore sammarinese che effettua una manutenzione su un veicolo appartenente a un’impresa italiana. Quando l’operazione comprende anche pezzi di ricambio o materiali di consumo, viene riconosciuto il rimborso dell’imposta sulle importazioni e la fattura elettronica deve essere compilata secondo le specifiche previste.

Il quadro cambia se il cliente italiano è invece un privato. In questo caso l’operatore sammarinese deve effettuare la certificazione telematica del ricavo e l’eventuale fattura rimane cartacea.

Indicazioni specifiche vengono fornite anche per le cessioni di beni verso operatori economici italiani. La fattura elettronica trasmessa all’Ufficio Tributario deve riportare il tipo documento TD01 e il codice natura N3.1, relativo alle esportazioni. Non è invece possibile emettere una fattura elettronica di acconto finanziario per una cessione di beni verso un operatore italiano.

Regole precise anche quando un’impresa sammarinese decide di vendere a un operatore italiano un proprio bene strumentale: in questo caso la fattura elettronica deve essere emessa utilizzando TD01, codice natura N3.1 e indicando il “tipo merce” previsto dalla procedura.

E gli omaggi? Anche qui arriva un chiarimento: la fatturazione elettronica nei confronti di un operatore economico italiano non presenta differenze rispetto a quella utilizzata per le normali cessioni di beni.

La Segreteria alle Finanze ha raccolto nella stessa sezione anche i testi normativi, i regolamenti, gli allegati e i manuali tecnici relativi all’interscambio tra i due Paesi, con le specifiche per la formazione, l’emissione, la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche.

Un piccolo vademecum, dunque, per districarsi tra codici, scarti e casi particolari. Perché nei rapporti commerciali tra San Marino e Italia anche un dettaglio nella compilazione può fare la differenza tra una fattura che passa regolarmente e una che torna indietro.

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