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Attualità

Ciò che la legge dello Stato non può imporre, può imporlo lo statuto di un partito? Il nodo dietro il caso Motus-Pelliccioni

Nel 2022 l’Ufficio Segreteria Istituzionale mise per iscritto una cosa netta, rispondendo a un’istanza d’Arengo che chiedeva di limitare i consiglieri che lasciano la propria lista: il vincolo di mandato non si può introdurre a San Marino nemmeno con una legge ordinaria dello Stato, perché servirebbe una norma di rango costituzionale.

Quel vincolo, però, è scritto nello statuto di DOMANI – Motus Liberi, che su quella base chiede fino a 50.000 euro alla consigliera Michela Pelliccioni, uscita dal movimento il 16 luglio 2025 e rimasta in aula da indipendente. Ed è qui il nodo che nessuna delle due parti può aggirare: se una cosa non può farla la legge dello Stato, può farla un contratto tra privati?

La questione è già arrivata all’Ufficio di Presidenza del Consiglio, che ne ha discusso rinviandola — segno che non è più una lite tra due parti, ma una regola che riguarderà tutti e sessanta gli scranni.

Va aggiunto quello che questo giornale aveva già documentato, perché sposta il piano: la Commissione di Venezia, organo del Consiglio d’Europa di cui San Marino fa parte dal 1988, considera il divieto di mandato imperativo una pietra angolare del costituzionalismo democratico europeo, e ha bollato come deplorevoli i sistemi in cui il partito può far decadere chi cambia gruppo.

Non è una posizione editoriale: è lo standard del club di cui facciamo parte, e di quello a cui stiamo bussando con l’Accordo di associazione.

La causa, va detto con precisione, è costruita con intelligenza proprio per stare dentro il recinto del diritto privato.

Nessuno chiede il seggio, perché quel potere un partito non ce l’ha e forzarlo aprirebbe un problema di ordine pubblico. Si chiede denaro: la violazione di un patto firmato, e il risarcimento che ne consegue.

La libertà resta scritta sulla Carta, e il portafogli fa il lavoro sporco. Che questa strada sia legittima o sia un modo per ottenere per contratto ciò che la legge non può creare, lo dirà il giudice. Ma le conseguenze, in entrambe le direzioni, vanno guardate adesso.

Se la clausola regge, diventa un modello gratuito e copiabile: entro una legislatura ce l’hanno tutti, perché nessun partito rinuncia da solo a uno strumento che gli altri hanno.

Il vincolo di mandato entrerebbe nell’ordinamento dalla finestra del diritto privato dopo essere stato escluso dalla porta costituzionale, senza un voto in aula, senza un referendum, senza che nessuno lo abbia mai deliberato. E porterebbe con sé una conseguenza che a San Marino nessuno ha voglia di dire ad alta voce: il dissenso diventa un lusso di reddito.

Chi ha le spalle larghe se lo permette, un impiegato no. La coscienza politica finisce a censo, come nell’Ottocento.

Se la clausola è nulla, la causa cade e sembra finita lì.

Non è finita lì, perché resta la domanda scomoda: quella clausola è rimasta in uno statuto per anni e nessuno l’ha mai verificata.

A San Marino gli statuti dei partiti non passano da alcun controllo di conformità: si depositano, si pubblicano, e da lì in poi valgono come contratto tra chi li firma. Lo Stato eroga contributi pubblici senza che nessuno guardi se il documento fondativo di quel partito sia compatibile con i principi dell’ordinamento che quei soldi finanziano.

Non è una colpa individuale, è un buco di sistema, e questa vicenda lo ha reso visibile.

C’è poi la parte di cui non parla nessuno, ed è quella che riguarda chi è rimasto.

Lo statuto pubblicato dal partito non si limita a dire che chi lascia il gruppo deve lasciare la carica.

Dice anche che è dovere dei membri del gruppo consiliare esprimere i propri interventi e i propri voti secondo la linea politica indicata dal partito, con un’eccezione ritagliata per i temi di alto contenuto etico, tipo fine vita e aborto.

Tradotto: su tre argomenti la coscienza è ammessa, su bilancio, banche, riforme, lavoro, sanità e Accordo con l’Europa la coscienza è materia di gruppo.

E va ricordato che quel partito non è sempre stato all’opposizione: nella legislatura precedente sedeva in maggioranza ed esprimeva una Segreteria di Stato.

Il che significa che per anni, in quell’aula, una parte dei voti che hanno fatto le leggi di questa Repubblica è arrivata da consiglieri che avevano sottoscritto un documento in cui c’era scritto come votare.

Detto con la massima chiarezza, perché il punto non venga strumentalizzato: quei voti sono validi e nessuno può metterli in discussione.

Il voto in aula vale per quello che è, il consigliere risponde solo davanti agli elettori, e nessun tribunale andrà mai a rileggere una votazione di tre anni fa per capire cosa passava per la testa di chi alzava la mano.

Il precedente non è giuridico, è di un altro tipo, e per certi versi pesa di più: da qui in avanti, ogni volta che un gruppo vota compatto, il cittadino ha il diritto di chiedersi se quel gruppo fosse d’accordo o fosse in regola. È un dubbio che nessuna sentenza smaltisce, e non riguarda un partito soltanto: riguarda l’idea stessa di sapere quante teste ci siano davvero in un’aula da sessanta.

Anche la richiesta con cui Pelliccioni ha chiesto alle Istituzioni di pagarle la difesa non ha uscite comode.

Il paradosso è evidente ed è giusto segnalarlo: un partito chiede indietro denaro pubblico, un’eletta chiede altro denaro pubblico per difendersi, e il conto arriva comunque ai contribuenti.

Ma il nodo istituzionale è un altro.

Se il Consiglio paga, sta dicendo che la libertà del mandato è un interesse dello Stato.

Se non paga, sta dicendo che difendersela è un problema privato dell’eletto, da finanziare di tasca propria.

Non esiste l’opzione di non decidere: anche il rinvio, alla lunga, diventa una regola.

Un’ultima conseguenza, per chi la vuole vedere.

La voce più corposa della richiesta è il finanziamento pubblico legato al seggio, circa 28.000 euro.

Se quel contributo viene riconosciuto come danno risarcibile per il partito, si stabilisce un principio interessante: quei soldi seguono il simbolo, non la persona eletta.

Da lì in avanti chiunque lasci un gruppo diventa un debitore potenziale, e in un Consiglio dove i gruppi si sono ricomposti più volte a legislatura l’elenco dei destinatari possibili di una diffida è lungo — e non è fatto solo di avversari politici.

Ed è per questo che l’aula è il posto giusto, molto più del tribunale.

Il problema non si risolve tifando per l’uno o per l’altra: si risolve con una riga di legge.

Chi accede al finanziamento pubblico dei partiti deve avere uno statuto conforme ai principi dell’ordinamento, con verifica preventiva prima dell’erogazione, come per qualunque altro soggetto che riceve denaro dei cittadini.

Costa zero, non tocca la Dichiarazione dei Diritti, e toglie dal tavolo per sempre l’idea che la libertà di un eletto dipenda da un documento privato che nessuno ha mai letto. Se poi si vuole scrivere il principio dove andrebbe scritto davvero, cioè in una norma di rango costituzionale, è una discussione che il Consiglio può aprire da subito.

Un Paese può permettersi che un suo eletto cambi idea.

Non può permettersi di scoprire il prezzo di quel cambio da una sentenza.

Ciò che la legge dello Stato non può imporre, può imporlo lo statuto di un partito? Il nodo dietro il caso Motus-Pelliccioni