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Attualità

Pensioni degli ex frontalieri, una sentenza cambia linea: tasse in Italia e niente credito per le imposte versate a San Marino

Una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Rimini cambia la linea fin qui seguita sul trattamento fiscale delle pensioni sammarinesi percepite da cittadini residenti in Italia. A riportare il caso è Fixing, in un articolo firmato da Daniele Bartolucci, che ricostruisce la decisione con il contributo di Giovanni Benaglia, dello studio riminese Grassi, Benaglia, Moretti.

Al centro c’è la sentenza n. 178/2026 del 20 luglio, depositata il 4 agosto, con la quale i giudici hanno stabilito che il residente italiano che riceve da San Marino una pensione diversa da quelle riconducibili alla sicurezza sociale deve versare le imposte in Italia e non può utilizzare il credito per recuperare le tasse trattenute sul Titano.

“Questo principio – spiega Benaglia a Fixing – ribalta completamente la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia Tributaria di Rimini”, che fino ad oggi aveva accolto i ricorsi dei contribuenti considerando le pensioni ordinarie sammarinesi comprese nella più ampia categoria delle pensioni di sicurezza sociale.

Il punto decisivo è proprio la definizione di “sicurezza sociale” contenuta nell’articolo 18 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e San Marino. L’Agenzia delle Entrate sostiene che le pensioni di vecchiaia o anzianità maturate attraverso i contributi debbano essere tassate esclusivamente in Italia quando il beneficiario vi risiede.

La decisione riminese richiama anche recenti pronunce della Corte di Cassazione secondo le quali le prestazioni di sicurezza sociale sono quelle legate a particolari condizioni di bisogno e non all’accumulo di contributi durante l’attività lavorativa. Da qui la distinzione rispetto alle normali pensioni maturate dopo la cessazione del lavoro.

C’è poi il problema delle somme già trattenute a San Marino. Secondo quanto ricostruito da Fixing, il giudice non riconosce il credito d’imposta in Italia, ritenendo che in questo caso la ritenuta sammarinese sia stata applicata in difformità dalla Convenzione.

Per recuperare quelle somme, spiega Benaglia, il pensionato dovrebbe quindi presentare a San Marino una richiesta di rimborso e potrebbe chiedere l’attivazione della procedura amichevole prevista dall’articolo 25 della Convenzione.

La sentenza segna dunque un cambio di orientamento in primo grado a Rimini, dopo precedenti decisioni favorevoli agli ex frontalieri, ma non chiude il confronto interpretativo. “Grande è la confusione sotto il cielo – osserva Benaglia nell’intervista a Fixing – e nasce dalla diversa interpretazione che l’Italia e San Marino fanno del termine ‘sicurezza sociale’”.

Secondo l’esperto, il nodo dovrà essere affrontato direttamente dai due Stati, arrivando a un’interpretazione condivisa della Convenzione capace di dare maggiore certezza ai pensionati residenti in Italia che percepiscono un assegno da San Marino.