Caso di Abusi su Minori: Interpellanza di Repubblica Futura

da | 26 Ago 2025

Il caso di un giovane sammarinese di 27 anni, arrestato a Rimini il 23 agosto 2025 per una condanna definitiva in Italia per reati di violenza sessuale aggravata e continuata su minori, ha scosso l’opinione pubblica. A sollevare una serie di domande cruciali sulle presunte mancanze della pubblica amministrazione è il gruppo consiliare di Repubblica Futura, che ha presentato un’interpellanza al Congresso di Stato. L’interrogazione mira a fare chiarezza su come il condannato abbia potuto continuare a lavorare indisturbato in diverse scuole sammarinesi fino al suo arresto, nonostante la gravità dei reati.

L’arresto del giovane, avvenuto in esecuzione di una sentenza definitiva italiana, ha rivelato dettagli inquietanti. Secondo le notizie di stampa, il soggetto avrebbe lavorato in diverse scuole della Repubblica di San Marino, una circostanza che ha sollevato un profondo allarme sociale. Ma la questione non si ferma qui: l’uomo, prima del suo arresto, avrebbe chiesto di poter scontare la pena presso il carcere di San Marino, avvalendosi della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, sottoscritta a Strasburgo nel 1983. Questa possibilità, sebbene astrattamente prevista, aprirebbe la strada a un dibattito complesso e a una potenziale gestione della pena sul territorio sammarinese.

INTERPELLANZA

I sottoscritti consiglieri di Repubblica Futura,

PREMESSO CHE:

– in data 25 agosto 2025 si è appreso da fonti di stampa che un cittadino sammarinese residente nella Repubblica di San Marino di 27 anni veniva tratto in arresto il 23 agosto 2025, in esecuzione di una condanna definitiva per reati di violenza sessuale aggravata e continuata a danno di più minori, per fatti avvenuti in Italia nel 2021;

– il predetto cittadino sammarinese pare aver svolto, fino al recente arresto, attività lavorative presso diversi plessi scolastici nella Repubblica di San Marino;

– sempre secondo fonti di stampa, il medesimo soggetto avrebbe chiesto, prima dell’arresto, di scontare la pena detentiva presso il carcere di San Marino;

CONSIDERATO CHE:

– il fatto oggetto della presente interpellanza ha generato molto clamore nell’opinione pubblica, in particolare per la circostanza che nonostante il processo e la successiva condanna, il soggetto arrestato abbia continuato a svolgere attività lavorativa presso diversi istituti scolastici sammarinesi;

– ai sensi della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983 fra gli Stati membri del Consiglio d’Europa ed altri Stati firmatari, risulterebbe astrattamente possibile che il soggetto condannato possa effettivamente chiedere di espiare la pena detentiva nel paese di cittadinanza, così come riferito dagli organi di stampa;

– in quest’ultimo caso, la domanda deve essere rivolta dal Governo dello Stato richiedente – previa domanda dell’interessato – al Governo dello Stato richiesto;

– appare opportuno conoscere se la Pubblica Amministrazione sia mai venuta a conoscenza dei fatti oggetto della presente interpellanza;

SI INTERPELLA Il Congresso di Stato al fine di conoscere:

1) In che modo il Governo sia venuto a conoscenza del fatto che un giovane cittadino sammarinese è stato condannato e tratto in arresto per reati di violenza sessuale aggravata e continuata a danno di più minori;

2) se la Repubblica Italiana abbia avviato presso la Repubblica di San Marino richieste di estradizione a carico del giovane sammarinese;

3) in caso di risposta affermativa al superiore quesito, se il Segretario di Stato per la Giustizia abbia comunicato l’avvenuta richiesta alla competente Autorità Giudiziaria del Tribunale di San Marino;

4) se le forze di polizia italiane abbiano avviato le ricerche del reo a seguito della condanna definitiva, anche tramite la collaborazione con le forze di polizia della Repubblica di San Marino;

5) se corrisponde al vero, come sostenuto dalla difesa del detenuto, che sia stata rivolta domanda al Segretario di Stato per la Giustizia per l’espiazione della pena nel carcere della Repubblica di San Marino, ai sensi della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983 fra gli stati membri del Consiglio d’Europa ed altri Stati firmatari;

6) se a carico del medesimo soggetto detenuto nel carcere italiano di Rimini siano stati iscritti procedimenti penali per fatti analoghi anche presso il Tribunale della Repubblica di San Marino;

7) se l’autorità giudiziaria sammarinese abbia mai richiesto i certificati penale generale e carichi pendenti del reo alle corrispondenti autorità italiane, o sia comunque venuta a conoscenza della pendenza del citato procedimento penale ovvero della sentenza definitiva di condanna; in caso affermativo, se lo abbia comunicato al Governo;

8) se corrisponde al vero che il soggetto abbia svolto attività lavorativa presso alcuni plessi scolastici della Repubblica di San Marino, ed in caso di risposta affermativa con quali mansioni;

9) se la Pubblica Amministrazione sia mai venuta in possesso dei certificati penale generale e carichi pendenti del soggetto oggi detenuto per ragioni legate all’eventuale rapporto di pubblico impiego svolto;

10) se sia a conoscenza se il giovane abbia mai svolto il ruolo di educatore anche presso strutture private.

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