San Marino, arriva la stretta sui tempi del Consiglio: meno ostruzionismo, più regole e dibattiti in diretta streaming

da | 8 Giu 2026

Un progetto di legge destinato a incidere in modo significativo sul funzionamento del Consiglio Grande e Generale. Il testo depositato dalla maggioranza interviene su diversi articoli del Regolamento consiliare e punta a ridisegnare tempi, procedure e modalità di discussione delle leggi, introducendo nuove regole sull’ammissibilità degli emendamenti, sulla durata dell’esame dell’articolato, sulle dichiarazioni di voto e sulla trasmissione pubblica dei lavori.

Il cuore politico del provvedimento è chiaro: rendere più ordinato, più prevedibile e più rapido l’iter legislativo, limitando le possibilità di dilatare eccessivamente i tempi d’aula e rafforzando il ruolo della Reggenza, dell’Ufficio di Presidenza, delle Commissioni consiliari e degli uffici tecnici nella gestione delle procedure.

Una delle prime novità riguarda l’ammissibilità degli emendamenti. Il progetto prevede che l’Ufficio di Segreteria si pronunci sugli emendamenti presentati ai progetti di legge e ai decreti sottoposti a ratifica. Per farlo, l’Ufficio viene integrato, nella sua composizione, dal dirigente dell’Ufficio Segreteria Istituzionale o da un suo delegato e dal dirigente della Ragioneria Generale dello Stato o da un suo delegato. È un passaggio importante, perché introduce un controllo più strutturato non solo sulla forma, ma anche sugli effetti finanziari delle proposte di modifica.

Il testo interviene poi sull’iter ordinario dei progetti di legge. La proposta stabilisce che un progetto venga normalmente esaminato in prima lettura e poi assegnato alla Commissione Consiliare Permanente competente, che procede all’esame e all’approvazione dei singoli articoli e degli emendamenti. Successivamente il testo torna al Consiglio Grande e Generale per l’approvazione finale. Restano però riservate direttamente al Consiglio, senza assegnazione alle Commissioni, alcune materie particolarmente rilevanti: leggi in materia istituzionale, elettorale, bilanci, consuntivi e legge finanziaria.

Un’altra modifica rilevante riguarda i tempi. Per essere iscritto all’esame in prima lettura nella prima sessione utile, un progetto di legge deve essere depositato almeno tre giorni prima dell’Ufficio di Presidenza che decide la convocazione della sessione. Inoltre, la proposta deve essere inserita all’ordine del giorno per la prima lettura entro sessanta giorni dalla presentazione e per la seconda lettura entro i successivi centottanta giorni. Se questi tempi non vengono rispettati, l’iscrizione all’ordine del giorno viene disposta direttamente dalla Reggenza. È una norma che punta a evitare che i testi restino bloccati troppo a lungo nei passaggi preliminari.

Particolarmente significativa è anche la disciplina dell’urgenza. Il Consiglio, con maggioranza qualificata dei due terzi, può decidere che un progetto di legge venga discusso e approvato in unica lettura, anche nella stessa seduta. Si tratta di una procedura accelerata, utilizzabile nei casi in cui venga riconosciuta l’urgenza del provvedimento.

Il progetto modifica anche le regole della discussione in prima lettura. Ogni progetto viene illustrato dal proponente, che legge la relazione e può integrarla se lo ritiene opportuno. I consiglieri e i Segretari di Stato possono intervenire, ma devono iscriversi presso l’Ufficio di Segreteria. A ogni gruppo consiliare viene assegnato un tempo complessivo pari a tre minuti moltiplicati per il numero dei componenti del gruppo, con un minimo di dieci minuti. Lo stesso monte tempo viene assegnato complessivamente ai Segretari di Stato. Il proponente può replicare per otto minuti. La Reggenza, per argomenti di particolare importanza, può aumentare i tempi fino a raddoppiarli.

Uno dei punti più delicati riguarda gli emendamenti in seconda lettura. In linea generale, quando un progetto è già stato esaminato in Commissione, non è ammessa la presentazione di nuovi emendamenti in aula. Fanno eccezione alcuni casi specifici: emendamenti collegati al comma 14 dell’articolo 95, emendamenti sottoscritti dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri, oppure proposte necessarie per correggere errori formali, coordinare modifiche già approvate o armonizzare emendamenti diversi sullo stesso articolo.

Il progetto elenca anche una serie precisa di cause di inammissibilità degli emendamenti. Non sono ammessi quelli privi dei requisiti formali, quelli in contrasto con la Dichiarazione dei Diritti, quelli estranei alla materia trattata, quelli senza reale portata modificativa, quelli che comportano nuove o maggiori spese senza copertura finanziaria, quelli già preclusi da precedenti votazioni e quelli che non rispettano la dignità e la funzione parlamentare. È una stretta evidente, pensata per evitare emendamenti strumentali, ripetitivi o privi di reale contenuto normativo.

La novità più forte è però l’introduzione dell’articolo 30 bis, dedicato alla limitazione della durata dell’esame dell’articolato. Se l’esame degli articoli di un progetto di legge si prolunga oltre il secondo giorno dalla chiusura del dibattito generale, la maggioranza assoluta dei consiglieri può presentare una proposta scritta per mettere immediatamente in votazione una serie di emendamenti già in discussione che ritiene di non voler sostenere. Dopo una dichiarazione di voto di quindici minuti per ciascun gruppo, la mozione viene votata. Se approvata a maggioranza assoluta, gli emendamenti indicati vengono definitivamente respinti e l’esame prosegue sui restanti. Questa norma non si applica però ai progetti di legge costituzionale e qualificata.

Il testo interviene anche sulla votazione complessiva della legge, prevedendo che prima del voto finale sia possibile una dichiarazione di voto per ciascun gruppo consiliare o lista rappresentata, della durata massima di cinque minuti. I Segretari di Stato non possono intervenire per dichiarazione di voto.

Sul piano della trasparenza, il progetto modifica l’articolo 62 e stabilisce che le sedute pubbliche del Consiglio Grande e Generale e delle Commissioni Consiliari Permanenti siano trasmesse integralmente in diretta radiofonica e in diretta streaming sul sito web del Consiglio. È una previsione importante perché rafforza l’accessibilità dei lavori istituzionali e consente ai cittadini di seguire direttamente l’attività consiliare.

Il progetto disciplina inoltre in modo più dettagliato il lavoro delle Commissioni in sede redigente. L’esame prevede una fase di discussione generale, la possibilità di depositare emendamenti, un termine minimo di cinque giorni prima del loro esame e la nomina di uno o più relatori incaricati di redigere la relazione scritta. Dopo il passaggio in Commissione, il testo viene trasmesso al Consiglio per l’approvazione finale, senza nuovo esame dell’articolato.

Le disposizioni finali stabiliscono che le modifiche si applichino anche ai progetti di legge già avviati al momento dell’entrata in vigore della nuova normativa. La legge entrerebbe in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione legale.

In sintesi, il progetto di legge rappresenta una riforma procedurale pesante del Regolamento consiliare. Da un lato promette maggiore efficienza, tempi più certi e strumenti per evitare blocchi e rallentamenti. Dall’altro introduce una stretta significativa sugli spazi di intervento, sugli emendamenti e sulla durata del confronto in aula. Il vero nodo politico sarà proprio questo: capire se la riforma verrà letta come un passo verso un Consiglio più moderno e funzionale, oppure come una riduzione degli strumenti a disposizione delle opposizioni e dei singoli consiglieri.

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