Confermata dalla Cassazione la sanzione record
Respinto il ricorso dell’amministratore di fatto di una società sammarinese
La Corte di Cassazione ha messo la parola fine a una lunga battaglia legale, confermando una sanzione amministrativa da quasi 14 milioni di euro.
A pagare sarà l’amministratore di fatto di una società con sede nella Repubblica di San Marino, individuato come la vera mente del sistema commerciale sotto la lente degli inquirenti.
Oltre alla sanzione, il ricorrente dovrà sostenere 30mila euro di spese processuali.
L’origine dell’inchiesta: le verifiche della Finanza
Tutto parte da un’indagine della Guardia di Finanza di Rimini, i cui accertamenti hanno fornito all’Agenzia delle Entrate gli elementi per le contestazioni.
Il meccanismo ricostruito dagli investigatori era, nella sostanza, un triangolo commerciale: merci importate dall’Asia da aziende italiane riconducibili al contribuente venivano prima vendute alla società sammarinese.
Da lì, i prodotti rientravano in Italia passando per un’altra azienda e per una piattaforma di e-commerce, completando il giro.
Una società “fantasma” senza struttura operativa
Un punto centrale dell’accusa riguardava la mancanza di reali mezzi tecnici e organizzativi in capo alla società estera, insufficienti a giustificare l’attività dichiarata.
Per il Fisco, era il contribuente stesso a gestire concretamente l’intero circuito commerciale, traendone i relativi vantaggi economici.
La difesa e il verdetto della Suprema Corte
La sanzione, applicata nell’aprile 2016 dopo la notifica della contestazione nel novembre 2015, era stata impugnata dall’amministratore con diversi motivi di ricorso.
Nello specifico, venivano messi in discussione la motivazione del provvedimento, le prove sul ruolo effettivamente ricoperto e la legittimità di attribuirgli personalmente le sanzioni.
Per gli Ermellini, invece, le conclusioni dei giudici di merito risultano pienamente motivate: avere una società con personalità giuridica non basta a schermare chi, di fatto, ne detiene il controllo effettivo e ne è il reale beneficiario economico.
Bocciata infine anche un’altra richiesta della difesa: quella di chiudere la vicenda sulle sanzioni senza alcun pagamento. Secondo la Corte, il semplice fatto di non aver impugnato l’accertamento tributario non equivale, da solo, a una definizione del rapporto con il Fisco.
