Steven James Raul aggredito in carcere: il Segretario Canti riferisce in Consiglio sulla decisione del Governo e sulle misure di tutela per la sicurezza del Paese

da | 23 Gen 2026

Il Segretario di Stato per la Giustizia Stefano Canti ha affermato che, prima di procedere all’analisi del progetto di legge relativo all’istituzione di una commissione di inchiesta su presunte responsabilità politiche e/o amministrative nella gestione di soggetti condannati per abusi sessuali su minori, presentato dai gruppi consiliari di opposizione, riteneva doveroso fornire al Consiglio Grande e Generale un aggiornamento sugli sviluppi intervenuti dopo il dibattito svoltosi in Aula nel mese di settembre. Ha spiegato che tali sviluppi riguardavano la vicenda di un cittadino sammarinese condannato in via definitiva dall’autorità giudiziaria italiana per violenza sessuale aggravata a una pena detentiva di quattro anni e quattro mesi, oltre alle pene accessorie previste.

Ha ricordato che il 18 settembre il Consiglio Grande e Generale aveva approvato a maggioranza un ordine del giorno conclusivo del dibattito, a seguito del riferimento svolto dallo stesso Segretario per conto del Congresso di Stato, impegnando quest’ultimo a nominare una commissione tecnico-amministrativa composta da tre membri, due indicati dalla maggioranza e uno dall’opposizione, incaricata di redigere una relazione sui punti indicati nell’ordine del giorno. Ha quindi riferito che il 28 ottobre, su sua proposta, era stata convocata la Commissione per gli affari di giustizia con un apposito comma all’ordine del giorno per l’audizione del Presidente del Tribunale. In quella sede, il Presidente Canzio aveva fornito un riferimento generale sulla vicenda, suggerendo alcune misure utili per evitare il ripetersi di casi analoghi.

In particolare, il Presidente del Tribunale aveva proposto l’introduzione di misure amministrative di prevenzione nelle more delle procedure di estradizione, configurabili come una forma di fermo amministrativo preventivo, non essendo possibile prevedere misure cautelari giudiziarie diverse, con finalità non punitive ma preventive rispetto a possibili pregiudizi che il soggetto, considerato il precedente di condanna, avrebbe potuto arrecare. Aveva inoltre invitato la politica a riflettere sull’opportunità di ampliare l’estradabilità dei cittadini sammarinesi, oggi limitata a fattispecie legate al terrorismo e all’eversione dell’ordine costituzionale, estendendola anche a delitti di particolare gravità quali la violenza di genere, gli abusi su minori, la pedofilia e i delitti di sangue.

Un’ulteriore raccomandazione aveva riguardato il rafforzamento dell’obbligo di lealtà e fedeltà alla Repubblica, anche alla luce della falsa dichiarazione resa dal soggetto in sede di autocertificazione al momento dell’assunzione presso la pubblica amministrazione. In tale contesto era stata suggerita una revisione delle sanzioni penali e amministrative per chi rilascia false dichiarazioni ai fini dell’assunzione nella pubblica amministrazione, nonché la valutazione dell’introduzione di una conferma o di un aggiornamento annuale delle certificazioni.

Il Segretario di Stato ha quindi riferito che il 6 novembre era pervenuta alla Segreteria di Stato per la Giustizia una comunicazione del Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana, relativa alla richiesta di trasferimento nella Repubblica di San Marino di Steven James Raul ai sensi della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983. Con tale comunicazione, il Ministero italiano aveva richiesto la trasmissione delle disposizioni di legge sammarinesi che configurano come reato i fatti per i quali il soggetto era stato condannato in Italia, nonché la dichiarazione prevista dalla Convenzione e il certificato attestante la cittadinanza sammarinese.

Ha precisato che il Ministero italiano si era avvalso della facoltà prevista dalla Convenzione di Strasburgo, escludendo la procedura di conversione della pena e chiedendo che la pena detentiva, le pene accessorie e le misure di sicurezza fossero scontate integralmente in territorio sammarinese, qualora il trasferimento fosse stato accertato. Tale comunicazione era stata trasmessa al Tribunale per i necessari riferimenti e per l’acquisizione degli atti richiesti.

Il 24 novembre si era tenuta una nuova seduta della Commissione per gli affari di giustizia, richiesta dallo stesso Segretario, nel corso della quale era stata illustrata alla politica la nota pervenuta dal Ministero italiano. In quell’occasione, aveva ritenuto opportuno informare sia il Congresso di Stato sia la Commissione di Giustizia, al fine di raccogliere gli orientamenti della maggioranza e dell’opposizione. Successivamente, il 3 dicembre, era pervenuta una nota dell’avvocato di Steven James Raul alle Segreterie di Stato per la Giustizia e per gli Affari Esteri, nella quale veniva rappresentato lo stato detentivo del soggetto e sollecitato un riscontro alla richiesta di trasferimento. In tale nota si segnalavano due episodi di aggressione subiti dal detenuto all’interno del carcere di Pesaro e la mancata concessione di un adeguato supporto psicologico, nonostante le richieste avanzate al momento dell’ingresso in carcere, presumibilmente anche a causa di carenze di personale e risorse dell’amministrazione penitenziaria italiana. L’episodio di violenza era stato confermato dallo stesso interessato. L’avvocato aveva quindi chiesto l’accoglimento della domanda di trasferimento alla luce degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione di Strasburgo.

Alla luce di tale nota, il Segretario aveva nuovamente aggiornato la Commissione Giustizia nella seduta dell’11 dicembre, conclusasi senza un indirizzo politico condiviso, precisando che la decisione spettava unicamente al Governo. Sulla base degli incontri svolti e degli elementi emersi, la questione era stata quindi sottoposta al Congresso di Stato, che nella seduta del 13 gennaio aveva deliberato di accettare il trasferimento del cittadino sammarinese Steven James Raul ai sensi della Convenzione del 21 marzo 1983, stabilendo che l’esecuzione della pena avvenisse senza possibilità di conversione o riduzione, fino al termine previsto del 22 dicembre 2027, comprensiva delle pene accessorie e delle misure di sicurezza.

Il Segretario ha sottolineato che tale decisione era stata assunta considerando che, pur nella gravità e riprovevolezza del reato commesso, il detenuto rimaneva un cittadino della Repubblica di San Marino. Nella medesima seduta, il Congresso di Stato aveva inoltre deliberato la costituzione della commissione tecnico-amministrativa, nominando quali rappresentanti della maggioranza l’avvocato Daniele Chirubini e l’avvocato Zanna Borgagni, rilevando con rammarico che i gruppi di opposizione non avevano indicato alcun nominativo.

La commissione sarebbe stata chiamata a redigere una relazione sulle linee direttrici previste dall’ordine del giorno del 18 settembre 2025, con riferimento all’introduzione di misure amministrative di prevenzione, alla modifica delle sanzioni per false dichiarazioni nella pubblica amministrazione, all’inclusione dell’articolo 173 tra i reati a giurisdizione extraterritoriale, alla ricognizione delle procedure e dei flussi informativi e all’introduzione del divieto di assunzione nella pubblica amministrazione per soggetti condannati per reati sessuali su minori. La commissione avrebbe potuto avvalersi del supporto degli uffici della pubblica amministrazione e accedere anche ad atti riservati, presentando infine la relazione al Consiglio Grande e Generale.

Nelle considerazioni conclusive, il Segretario ha osservato come anche su temi riguardanti i diritti dei cittadini sammarinesi la politica apparisse profondamente divisa, ribadendo che la questione del trasferimento non poteva essere ricondotta a valutazioni di mera opportunità politica. Ha evidenziato che il cittadino, in base alle norme vigenti, aveva diritto a richiedere il trasferimento della pena e che un trattamento differenziato avrebbe potuto creare un pericoloso precedente, essendo sempre stato riconosciuto tale diritto ai cittadini sammarinesi.

Ha aggiunto che accogliere la richiesta di trasferimento significava dare piena attuazione agli accordi e alle convenzioni internazionali sottoscritte dalla Repubblica, nel rispetto della legalità internazionale. Pur comprendendo le opinioni contrarie, ha ribadito che la decisione non era stata presa a favore del singolo, ma per garantire un diritto generale, sottolineando che la costituzione della commissione dimostrava la volontà di individuare soluzioni per il presente e per il futuro.

Ha infine osservato che lasciare il detenuto a scontare interamente la pena all’estero non avrebbe consentito di attivare un percorso di rieducazione né strumenti di controllo e sicurezza una volta terminata la detenzione. L’esecuzione della pena in territorio sammarinese avrebbe invece permesso di monitorare e prevenire comportamenti futuri. Ha concluso affermando che la commissione tecnico-amministrativa rappresentava uno strumento essenziale di verifica e proposta, e che, alla luce delle informazioni fornite, il progetto di legge presentato dalle forze di opposizione per l’istituzione di una commissione di inchiesta non risultava accoglibile, non costituendo una risposta adeguata alle esigenze presenti e future della Repubblica di San Marino.

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