Prosegue nella mattina di mercoledì 8 aprile 2026, al comma 2, l’esame dell’articolato del progetto di legge “Disposizioni sulla Pianificazione Territoriale Strategica – Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del Territorio – Interventi straordinari con finalità sociali”. Vengono discussi gli articoli dal 7 al 12. Tutti respinti gli emendamenti delle opposizioni.
L’articolo 7 istituisce l’Osservatorio permanente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, pensato come organismo di analisi, coordinamento e monitoraggio sugli effetti delle politiche territoriali e urbanistiche. La maggioranza lo presenta come uno strumento utile per leggere in modo continuativo ciò che accade sul territorio, anche alla luce dei limiti del vecchio Piano regolatore del 1992, mentre le opposizioni ne contestano l’impianto ritenendolo poco definito e privo di reali strumenti di efficacia. Matteo Casali di Repubblica Futura sostiene che si continui a inserire nella normativa organismi che “danno la parvenza di una qualche garanzia” ma che poi, nella pratica, non incidono davvero, perché non è chiaro a chi riferiscano, con quali modalità operino e quali effetti concreti producano. Sulla stessa linea Gaetano Troina di Domani Motus Liberi osserva che all’Osservatorio vengono attribuite funzioni di controllo e verifica, ma senza alcun potere effettivo o conseguenza nel caso emergano irregolarità, mentre Emanuele Santi di Rete aggiunge che almeno sarebbe stato logico prevedere una relazione pubblica finale, perché altrimenti il rischio è che l’organismo resti chiuso in se stesso e non restituisca nulla all’Aula o al Paese. Di segno opposto l’intervento di Giulia Muratori di Libera, che difende l’utilità dell’Osservatorio, ritenendolo uno strumento positivo per elaborare dati, verificare lo stato del territorio e costruire una pianificazione più consapevole. Anche il Segretario di Stato Matteo Ciacci sottolinea che, dopo decenni in cui sul fronte urbanistico “non si è fatto nulla”, un osservatorio permanente serve proprio a capire quali effetti abbia avuto il vecchio modello e quali ricadute produca la nuova legge, sostenendo che il problema non sia tanto istituire questi strumenti, quanto farli funzionare davvero. L’emendamento abrogativo presentato dalle opposizioni, che chiedeva di cancellare integralmente l’articolo, viene però respinto.
Successivamente le opposizioni propongono anche un articolo aggiuntivo 7-bis, con cui chiedono di non creare un nuovo organismo autonomo ma di accorpare le sue funzioni all’Osservatorio del mercato immobiliare sammarinese, già istituito nel 2023. Il Segretario di Stato Matteo Ciacci riconosce che il dialogo tra i due organismi debba esserci, ma giudica non corretta una loro fusione totale, sostenendo che uno si occupa specificamente del mercato immobiliare e l’altro della materia urbanistica e della pianificazione territoriale.
L’articolo 8 disciplina gli strumenti cartografici per la pianificazione territoriale e viene approvato dalla maggioranza, mentre le opposizioni ne chiedono l’abrogazione sostenendo che uno dei suoi passaggi centrali sia scritto in modo ambiguo e potenzialmente pericoloso. Il nodo contestato riguarda il comma 2, dove si stabilisce che il “riferimento fondamentale” per la produzione degli strumenti di pianificazione sia costituito dall’insieme delle “previsioni pianificatorie” pubblicate dalla Segreteria di Stato per il Territorio. Matteo Casali (RF) sostiene che una formula del genere attribuisca di fatto alla sola Segreteria un potere di indirizzo preventivo molto forte, senza che sia chiaro cosa siano esattamente queste previsioni, dove vengano pubblicate e con quale legittimazione si trasformino in un parametro vincolante. Anche Gaetano Troina (D-ML) chiede chiarimenti e osserva che, se l’interpretazione è corretta, si rischia di consegnare alla Segreteria al Territorio un ruolo eccessivamente ampio e discrezionale nell’impostazione della pianificazione dell’intero Paese. Il Segretario di Stato Matteo Ciacci respinge però questa lettura e sostiene che il riferimento riguardi semplicemente atti già esistenti e pubblicati, come piani tematici, piani particolareggiati, delibere della Commissione Politiche Territoriali, espropri e altri atti amministrativi, richiamando anche il testo unico del 2017 che già prevede la pubblicazione di questo materiale sul sito della Segreteria.
Con l’articolo 9 si entra invece nel tema della tutela del patrimonio territoriale e, soprattutto, della sicurezza idrogeologica, un passaggio che le opposizioni considerano tra i più delicati dell’intero progetto di legge. Il dubbio delle opposizioni è se lo Stato intenda assumersi davvero il compito di prevenire e mettere in sicurezza il territorio oppure se si stia lasciando intendere, senza dirlo apertamente, che l’onere ricada di fatto sui privati. Il Segretario di Stato Matteo Ciacci invita però a leggere l’articolo 9 insieme all’articolo 10, sostenendo che si tratti di una norma introduttiva e generale del capo dedicato alla mitigazione dei rischi, e anticipa anche un emendamento correttivo del governo proprio sull’articolo successivo per chiarire meglio alcuni aspetti.
Sull’articolo 10, dedicato alla pericolosità idrogeologica e sismica e alle misure di mitigazione dei rischi, il Governo interviene con un emendamento modificativo al comma 1 per chiarire che “sulla base di indagini e studi esistenti e certificati oppure di specifici approfondimenti, inerenti alle dinamiche idrogeologiche in essere, nel Piano di tutela, salvaguardia e valorizzazione del territorio, di cui all’articolo 16, sono individuate e disciplinate le invarianti strutturali e le relative condizioni di equilibrio rispetto alle quali valutare gli effetti degli interventi previsti”. Il Segretario di Stato Matteo Ciacci spiega che l’obiettivo è rafforzare il ruolo di questo piano sovraordinato e rendere più chiaro il fatto che la verifica avviene su due livelli, prima con i tecnici abilitati e poi con il Servizio di protezione civile, parlando di una “doppia conforme” e sostenendo che il tema del dissesto venga finalmente messo al centro in modo organico. Le opposizioni, però, restano contrarie e con l’emendamento abrogativo chiedono di cancellare l’intero articolo, perché ritengono che il testo non stabilisca in modo netto dove si possa costruire e dove no, ma lasci invece aperta la strada a interventi anche in aree fragili purché vi sia una certificazione tecnica. Matteo Casali (RF) sostiene che non sia chiaro se il piano introduca veri vincoli o se, in sostanza, prevalga ancora la logica secondo cui basta una firma per procedere, avvertendo che “lasciate perdere la musica e ascoltate il testo” perché, a suo giudizio, il nodo vero è tutto lì: lo Stato continua a concedere diritti edificatori senza definire limiti certi e poi rischia di pagare le conseguenze. Filippo Tamagnini (PDCS) difende invece l’impianto e spiega che la ratio è proprio quella di costruire una pianificazione sovraordinata simile a quella di altri ordinamenti, in cui esistono aree dove non si interviene e altre in cui si può intervenire solo con adeguate garanzie tecniche e controlli successivi. Gaetano Troina (D-ML) concentra le sue perplessità sul decreto delegato previsto dalla norma e soprattutto sulla ripartizione delle responsabilità, osservando che non si capisce bene se a rispondere debba essere il tecnico o la Protezione civile, mentre Emanuele Santi (Rete) insiste sul fatto che il problema politico resta identico a quello emerso sul piano Boeri: o si dice chiaramente che in certe zone non si costruisce, oppure bisogna stabilire senza ambiguità che le opere di mitigazione le paga il privato. Giulia Muratori (Libera) respinge invece l’accusa di incoerenza della maggioranza e sostiene che il testo non arretri sulla tutela del territorio, ma anzi aggiunga garanzie proprio attraverso il piano sovraordinato, il doppio controllo e il successivo decreto attuativo.
L’articolo 11 definisce le politiche per gli ambiti urbani e rurali e viene contestato dalle opposizioni perché, a loro giudizio, resta ambiguo proprio sul nodo più delicato: cosa fare delle aree edificabili che ricadono in zone a rischio. Gian Carlo Venturini (PDCS) spiega che l’impostazione non vuole essere rigida come quella del piano Boeri, ma punta a valutare caso per caso, prevedendo anche soluzioni come la delocalizzazione dei diritti edificatori quando un’area risulta critica. Le opposizioni però chiedono chiarezza. Gaetano Troina (D-ML) solleva dubbi sulla formulazione tecnica del testo, mentre Emanuele Santi (Rete) evidenzia una contraddizione tra il principio di evitare nuovo consumo di suolo e il richiamo, nello stesso articolo, anche a interventi di nuova urbanizzazione. Secondo Matteo Casali (RF), il testo continua a non dire chiaramente dove si può costruire e dove no, lasciando tutto in una zona grigia.
L’articolo 12, dedicato alla tutela e valorizzazione del territorio rurale, viene approvato ma le opposizioni ne chiedono l’abrogazione ritenendolo troppo generico e poco incisivo. Matteo Casali (RF) lo definisce un articolo “di principio” e “poetico”, criticando l’uso ripetuto del tema della funzionalità idrogeologica e la vaghezza di espressioni come “riproduzione dei paesaggi rurali”. Il Segretario di Stato Matteo Ciacci difende invece l’impianto, spiegando che l’obiettivo è preservare e rigenerare il territorio rurale nel tempo, senza escludere interventi laddove tecnicamente sostenibili.
Nel finale viene data lettura dell’articolo 13 che sarà discusso alla ripresa del dibattito (alle ore 15.00).




