Dopo la pausa dei lavori, la Commissione Consiliare I è tornata a riunirsi nel pomeriggio per proseguire l’esame del progetto di legge “Indicatore della Condizione Economica per l’Equità – ICEE”, affrontando uno ad uno gli articoli e i relativi emendamenti. Una seduta densa di votazioni e confronti, che ha visto maggioranza e opposizione alternarsi tra scontri e convergenze su temi sensibili come la definizione del nucleo familiare e il peso da attribuire, nel nuovo sistema, al reddito e al patrimonio.
L’esame dell’articolato si apre con l’approvazione di un emendamento aggiuntivo proposto da Rete all’articolo 1, dedicato alle finalità della legge. Il nuovo comma 2 stabilisce che «Le disposizioni contenute nella presente legge e nei relativi Decreti Delegati costituiscono attuazione dei principi costituzionali contenuti nella Dichiarazione dei Diritti, che obbligano ogni persona a concorrere alle spese pubbliche in proporzione alla propria capacità contributiva», chiarendo inoltre che «le dichiarazioni rese e le informazioni fornite o detenute dall’Amministrazione […] sono soggette all’attività di controllo da parte degli Organi Preposti, anche mediante lo scambio di informazioni […] con le autorità competenti di altri Stati». Respinto, invece, l’emendamento di Rete all’articolo 2 sull’ambito di applicazione.
All’articolo 3, dedicato alle definizioni, la discussione si concentra sulla scala di equivalenza. Dopo un confronto serrato si giunge ad una sintesi condivisa, approvata all’unanimità: «Le disposizioni riguardanti i parametri corrispondenti al numero di componenti in nucleo familiare disciplinate mediante decreto delegato. Tali parametri devono necessariamente tenere conto del numero dei componenti in nucleo familiare con coefficienti maggiorati in presenza di figli minori e persone con disabilità media e grave». Via libera anche a due modifiche presentate dal Governo alle lettere N ed M del medesimo comma. Non passano invece le proposte di Rete che prevedevano l’esclusione dalle agevolazioni per beneficiari di trust o amministratori e soci di società immobiliari.
L’articolo 4, relativo alla definizione del nucleo familiare, registra l’approvazione di un emendamento di Rete al comma 1. Due proposte di modifica al comma 6 vengono ritirate da D-ML e dalla stessa Rete. Più articolato il confronto sul comma 7, dove viene approvato l’emendamento del Governo e bocciata invece la proposta di Rete che mirava ad evitare che un figlio maggiorenne con genitori separati possa scegliere a quale nucleo appartenere. Secondo Rete, questa facoltà consentirebbe di aggirare i criteri economici scegliendo il genitore con reddito più basso, ma la maggioranza difende il testo attuale sostenendo che la scelta non costituisce una reale elusione e che, per coerenza con la definizione unitaria di nucleo familiare, non sia opportuno intervenire. Simile sorte per l’emendamento di Rete al comma 8, volto a includere nel nucleo anche i conviventi non parenti o affini: anche in questo caso la proposta viene respinta.
Uno dei capitoli più dibattuti è quello dell’articolo 6, che definisce l’Indicatore della Condizione Economica. Il Governo propone una modifica tecnica al rapporto tra reddito e patrimonio, portandolo dal 20/80 al 25/75. La maggioranza sostiene che si tratti di un adeguamento equilibrato che aumenta leggermente il peso del patrimonio senza alterare in modo sostanziale l’impianto. Rete sollecita invece un cambio radicale, proponendo una ripartizione paritaria 50/50 per evitare che chi possiede patrimoni consistenti ma redditi bassi risulti avvantaggiato. L’emendamento viene respinto, ma il confronto lascia emergere una forte sensibilità sul tema.
All’articolo 7, dedicato all’indicatore della condizione reddituale, i lavori vengono sospesi per permettere un momento di mediazione tra i gruppi su un testo condiviso. La sintesi viene trovata e approvata con 12 voti favorevoli. Nella nuova formulazione si stabilisce che l’indicatore è determinato sulla base di tutti i redditi ovunque prodotti, anche per interposta persona, tenendo conto delle spese e delle deduzioni individuate tramite decreto delegato, con l’indicazione esplicita che ciò deve avvenire «senza generare discriminazioni tra i diversi nuclei familiari». Viene confermata inoltre la sostituzione del regolamento con il decreto delegato.
Anche sull’articolo 8, relativo all’indicatore della condizione patrimoniale, si giunge ad una formulazione condivisa che porta al ritiro degli emendamenti precedenti. Il nuovo testo, approvato con 13 voti favorevoli, stabilisce che l’indicatore patrimoniale è determinato sommando i valori immobiliari e mobiliari posseduti, anche per interposta persona, riferiti all’anno precedente la dichiarazione. Viene eliminato l’obbligo di regolamento e confermata la scelta del decreto delegato per definire i criteri applicativi. Sul comma 6 si registra un’ulteriore convergenza, con l’approvazione di una riformulazione unitaria che precisa che il valore del patrimonio mobiliare deve essere determinato con la massima completezza, includendo anche i beni detenuti all’estero e senza generare discriminazioni tra i differenti nuclei.
Alle ore 19.30 la seduta viene sospesa. I lavori riprenderanno mercoledì 22 ottobre alle ore 9.00, con l’esame degli articoli successivi del progetto di legge ICEE.




